<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coppola Immobiliare</title>
	<atom:link href="https://www.coppolaimmobiliare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coppolaimmobiliare.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 06:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Tasse per l&#8217;acquisto di una casa: l&#8217;imposta di registro e le altre tipologie</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2022/09/10/tasse-per-lacquisto-di-una-casa-limposta-di-registro-e-le-altre-tipologie/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2022/09/10/tasse-per-lacquisto-di-una-casa-limposta-di-registro-e-le-altre-tipologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.coppolaimmobiliare.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Le tasse per l’acquisto di una casa sono le seguenti: Imposta di registro; Iva; Imposta catastale; Imposta ipotecaria; Imposta di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le tasse per l’acquisto di una casa sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>Imposta di registro;</li>
<li>Iva;</li>
<li>Imposta catastale;</li>
<li>Imposta ipotecaria;</li>
<li>Imposta di bollo.</li>
</ul>
<p>Tuttavia, per stabilire con esattezza quali siano le tasse per l’acquisto di casa dovute, è necessario analizzare se si tratti di acquisto prima casa o acquisto seconda casa e se si acquista da privato o da una società.</p>
<h2 id="simple-table-of-contents-2">Imposta di registro e Iva</h2>
<p>Le tasse per l’acquisto di una casa prevedono il versamento di un’imposta di registro pari al 9% del valore catastale dell’immobile (a cui si aggiungono l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria, entrambe prevedono il pagamento di 50 euro ognuna). Tuttavia, in alcuni casi, anziché l’imposta di registro, si dovrà pagare l’Iva se l’impresa che ha costruito l’immobile ha terminato i lavori da meno di 5 anni.</p>
<p>Non solo, sarà dovuto il pagamento dell’Iva per l’acquisto di casa anche se l’immobile classificato come alloggio sociale (10% calcolato sul prezzo finale della proprietà). Anche in questi casi è previsto il versamento delle imposte catastale, ipotecaria e di registro per un totale di 600 euro.</p>
<p>Un’ulteriore casista è quella per la quale l’immobile acquistato sia considerato di lusso, in quel caso le tasse per l’acquisto di casa saranno 22% per quanto riguarda l’Iva. Ed è previsto il pagamento della tassa ipotecaria di 90 euro e dell’imposta di bollo di 230 euro.</p>
<h2 id="simple-table-of-contents-3">Tasse acquisto prima casa</h2>
<p>Le tasse per l’acquisto di una prima casa prevedono delle spese diverse, grazie alle cosiddette agevolazioni prima casa. Per poterne beneficiare è necessario rispettare determinati requisiti:</p>
<ul>
<li>l’immobile che si acquista appartiene a determinate categorie catastali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11);</li>
<li>l’immobile si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;</li>
<li>l’acquirente non risulta a nessun titolo proprietario di altro immobile.</li>
</ul>
<h3 id="simple-table-of-contents-4">Tasse acquisto prima casa da privato</h3>
<p>Le tasse per l’acquisto di una prima casa, se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, che vanno versate sono:</p>
<ul>
<li>imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%);</li>
<li>imposta ipotecaria fissa di 50 euro;</li>
<li>imposta catastale fissa di 50 euro.</li>
</ul>
<h3 id="simple-table-of-contents-5">Tasse acquisto prima casa da società</h3>
<p>Le tasse per l’acquisto di una prima casa, se il venditore è una società con vendita soggetta a Iva, che vanno versate sono:</p>
<ul>
<li>Iva ridotta al 4%;</li>
<li>imposta di registro fissa di 200 euro;</li>
<li>imposta ipotecaria fissa di 200 euro;</li>
<li>imposta catastale fissa di 200 euro.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2022/09/10/tasse-per-lacquisto-di-una-casa-limposta-di-registro-e-le-altre-tipologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il notaio può trattenere i soldi finché la compravendita è definitiva</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2017/09/19/novita-il-notaio-puo-trattenere-i-soldi-finche-la-compravendita-e-definitiva/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2017/09/19/novita-il-notaio-puo-trattenere-i-soldi-finche-la-compravendita-e-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 06:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Per chi compra una casa o un altro immobile è ora possibile versare il prezzo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi compra una casa o un altro immobile è ora possibile versare il prezzo al notaio, che girerà l&#8217;importo al venditore solo dopo la trascrizione del rogito, ossia quando il passaggio di proprietà sarà diventato definitivo. Le novità grazie alla Legge sulla Concorrenza che ha previsto uno specifico conto deposito presso i notai, proprio a garanzie delle compravendite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2017/09/19/novita-il-notaio-puo-trattenere-i-soldi-finche-la-compravendita-e-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rent to buy con opzione, preliminare o riserva di proprietà: le tante facce dell&#8217;affitto con riscatto</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/05/16/rent-to-buy-con-opzione-preliminare-o-riserva-di-proprieta-le-tante-facce-dellaffitto-con-riscatto/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/05/16/rent-to-buy-con-opzione-preliminare-o-riserva-di-proprieta-le-tante-facce-dellaffitto-con-riscatto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Rent to buy con opzione, preliminare o riserva di proprietà: le tante facce dell&#8217;affitto con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rent to buy con opzione, preliminare o riserva di proprietà: le tante facce dell&#8217;affitto con riscatto </p>
<p>se non si dispone del capitale iniziale necessario per comprare casa, una valida alternativa è quella di scegliere la formula rent to buy o affitto con riscatto. si tratta di un istituto a metà strada tra il mutuo e l&#8217;affitto: il futuro acquirente paga un canone mensile leggermente superiore a quello di mercato e ha la possibilità, dopo un certo numero di anni, di &#8220;riscattare&#8221; la casa ad una somma già pattuita, scontando parte dei canoni già corrisposti al proprietario. ma il mondo in parte inesplorato, e non del tutto normato, dell&#8217;affitto con riscatto presenta molteplici opzioni</p>
<p>le caratteristiche dell&#8217;affitto con riscatto<br />
si tratta di un contratto di locazione con traslazione della proprietà che fornisce indubbi vantaggi sia all&#8217;acquirente che al venditore. quest&#8217;ultimo ha la possibilità di percepire un guadagno superiore a quello di un contratto di locazione tradizionale (di solito superiore al 14% alla quota mensile dell&#8217;affitto) e una caparra-anticipo equivalente al 6/8% del valore della casa</p>
<p>per quanto riguarda il compratore, gode fin da subito dell&#8217;usufrutto della casa che andrà a comprare, non paga le imposte sulla proprietà che restano a carico del proprietario e ha un certo numero di anni (di solito 2-4 anni) per ottenere il capitale necessario a concludere l&#8217;acquisto</p>
<p>le varie opzioni<br />
chi acquista casa tramite l&#8217;affitto con riscatto può scegliere tra due diverse opzioni</p>
<p>acquisto con riscatto con opzione -all&#8217;acquirente è concessa la possibilità di tramutare in qualsiasi momento la locazione in una compravendita e i canoni già versati sono un anticipo per l&#8217;acquisto. l&#8217;acquirente ha il vantaggio di poter scegliere se acquistare o meno l&#8217;immobile. lo svantaggio per quest&#8217;ultimo è che non potrà pretendere il rimborso delle somme già versate, mentre per il venditore che sarà difficile riottenere la disponibilità dell&#8217;immobile.dal punto di vista fiscale, le imposte sono inizialmente come locazione e in seguito come acquisto, mentre l&#8217;imposta di proprietà è a carico del venditore</p>
<p>acquisto con riscatto con preliminare- presenta gli stesi vantaggi e obblighi fiscali dell&#8217;affitto con opzione, ma è necessario specificare che il contratto è prelimare per non rischiare ipoteche e trascrizioni pregiudiziali a carico del venditore. un&#8217;alternativa per risolvere questa situazione è la trascrizione nei registri immobiliare, ma &#8220;la protezione&#8221; è limitata a 3 anni</p>
<p>acquisto con riscatto automatico: nel contratto è presente una clausola che prevede il passaggio di proprietà automatico dell&#8217;immobile dal venditore/locatore all&#8217;acquirente al raggiungimento di un determinato numero di canoni</p>
<p>con riserva di proprietà: nel contratto è presente una clausola che la vendita e il conseguente passaggio di proprietà è posto in essere solo con il pagamento dell&#8217;ultima rata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/05/16/rent-to-buy-con-opzione-preliminare-o-riserva-di-proprieta-le-tante-facce-dellaffitto-con-riscatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppola Immobiliare Sorrento</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/12/coppola-immobiliare-sorrento/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/12/coppola-immobiliare-sorrento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.coppolaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2014/04/coppola-immobiliare-958x958.jpg"><img src="https://www.coppolaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2014/04/coppola-immobiliare-958x958-300x300.jpg" alt="coppola immobiliare (958x958)" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/12/coppola-immobiliare-sorrento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitto assicurato</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/03/affitto-assicurato/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/03/affitto-assicurato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 20:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[AFFITTO ASSICURATO è lo speciale servizio offerto dalla COPPOLA IMMOBILIARE, nato con lo scopo di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AFFITTO ASSICURATO è lo speciale servizio offerto dalla COPPOLA IMMOBILIARE, nato con lo scopo di tutelare le parti che intervengono nel rapporto di locazione a condizioni esclusive.<br />
Fideiussione a garanzia 12 mensilità<br />
La &#8220;Fideiussione a garanzia 12 mensilità&#8221; è appunto una fideiussione rilasciata da una Compagnia a favore del proprietario a garanzia che l&#8217;inquilino paghi puntualmente i singoli canoni di locazione previsti dal contratto. E&#8217; una garanzia aggiuntiva che certifica la solvibilità dell&#8217;inquilino. In caso l&#8217;inquilino diventi moroso il proprietario dovrà avviare semplicemte l&#8217;iter indicato nelle condizioni generali per poi ricevere il rimborso delle mensilità non corrisposte. La Compagnia lo risarcirà fino ad un massimo delle dodici mensilità per poi successivamente rivalersi sull&#8217;inquilino per quanto rimborsato.<br />
Cauzione 3 mensilità<br />
La &#8220;Cauzione 3 mensilità&#8221; è una fideiussione che garantisce che l&#8217;inquilino lasci, alla fine del contratto di locazione, l&#8217;immobile in buono stato. Questa sostituisce il classico deposito cauzionale prestato in contanti. Il proprietario qualora si trovasse in questa situazione per richiedere il rimborso dovrà semplicemente dimostrare i danni subiti e allegare un preventivo per il ripristino dell&#8217;immobil. La Compagnia lo risarcirà fino ad un massimo delle tre mensilità per poi successivamente rivalersi sull&#8217;inquilino per quanto rimborsato.<br />
Polizza Tutela Legale<br />
La &#8220;Polizza Tutela Legale&#8221; è un&#8217;assicurazione che copre al proprietario le spese legali, cioè di un avvocato, per pratiche stragiudiziali o giudiziali come ad esempio sfrattare l&#8217;inquilino moroso. La garanzia viene prestata fino al massimale indicato nella scheda di polizza.<br />
IL VANTAGGIO DI SCEGLIERE AFFITTO ASSICURATO<br />
Per il proprietario<br />
Certifica l&#8217;affidabilità dell&#8217;inquilino .<br />
AffittoAssicurato viene rilasciata ai soli inquilini ritenuti affidabili dalle Compagnie partner.<br />
• Elimina il rischio di morosità dell&#8217;inquilino.<br />
Nel caso di morosià dell&#8217;inquilino Affitto Assicurato si sostituisce al conduttore nel pagamento del canone, assicurando la certezza degli incassi previsti e rimborsando eventuali danni arrecati all&#8217;immobile.<br />
• E&#8217; gratis!<br />
Infatti la fideiussione a garanzia del puntuale pagamento dei canoni e quella deposito cauzionale è pagata dall&#8217;inquilino, mentre la polizza tutela legale è regalata da Affitto Assicurato.<br />
Per l&#8217;inquilino<br />
 Nessuna immobilizzazione di denaro<br />
Affitto Assicurato infatti permette al&#8217;inquilino di non anticipare e lasciare immobilizzate le tre mensilità, questo perché il deposito cauzionale è sostituito dalla Garanzia Affitto Assicurato, e poi la fideiussione a garanzia del puntuale pagamento dei canoni, se ritenuti affidabili, viene rilasciata nessuna immobilizzazione di denaro.<br />
• Istruttoria ed esito in tempi brevi<br />
La professionalità dei nostri consulenti e i rapporti esclusivi con i nostri partener ci permettono di dare una risposta in poche ore dall&#8217;inoltro della pratica da parte dell&#8217;agenzia immobiliare.<br />
• Certificazione di Affidabilità<br />
Vi consente di superare la diffidenza del proprietario nei Vostri confronti e spuntare così condizioni economiche migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/03/affitto-assicurato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuda proprietà</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/03/nuda-proprieta/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/03/nuda-proprieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’è la nuda proprietà? Nel 2012 si è registrato un incremento degli acquisti della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Che cos’è la nuda proprietà?<br />
Nel 2012 si è registrato un incremento degli acquisti della nuda proprietà di immobili del 40% rispetto all’anno precedente, e non c’è da stupirsi, visto che si tratta di una modalità che permette di risparmiare e, in periodo di crisi economica, questo non è un fattore da trascurare. Ma che cos’è la nuda proprietà di un immobile? Essa rappresenta il suo valore venale, decurtato dell’usufrutto, cioè del diritto di utilizzare il bene vita natural durante. Infatti, nella maggior parte dei casi l’usufrutto si estingue con la scomparsa dell’usufruttuario e l’acquisizione, da parte del nudo proprietario della piena proprietà, anche se non mancano casi di usufrutto a tempo predeterminato. L’usufruttuario può quindi abitare, affittare o addirittura vendere l’usufrutto dell’immobile di cui fruisce.<br />
Dal punto di vista legislativo, i diritti di usufrutto e nuda proprietà sono disciplinati dagli articoli del Codice Civile che vanno dal 978 al 1020.<br />
Le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile sono a carico del nudo proprietario, mentre quelle di manutenzione ordinaria dell’usufruttuario, che è tenuto a mantenerlo in buono stato, senza modificarlo o danneggiarlo.<br />
Tuttavia le parti possono accordarsi diversamente in sede contrattuale.<br />
Le imposte come l’Irpef e l’Imu sono invece a carico dell’usufruttuario, perché la legge stabilisce che le paghi chi ha la disponibilità del bene. Anche questo, quindi, può essere un motivo per cui risulta conveniente l’acquisto della nuda proprietà.<br />
Per calcolare il prezzo di vendita si parte dal valore stimato dell’immobile e si applica un coefficiente di riduzione che varia a seconda dell’età dell’usufruttuario.<br />
Tali coefficienti vengono periodicamente aggiornati dal Ministero delle Finanze, in base alle aspettative di vita in Italia, desunte dalle statistiche, e al tasso di interesse legale.<br />
Conviene l’acquisto della nuda proprietà?<br />
L’acquisto della nuda proprietà può rappresentare una soluzione vantaggiosa per chi non ha fretta di abitare la casa, ma vuole solo fare un investimento conveniente per il futuro, ad esempio un genitore che vuole acquistare per il figlio.<br />
Vale la pena, però, prendere in considerazione 5 punti:<br />
1.Valutazione dell’immobile: chi decide di mettere in vendita il proprio immobile con la formula della nuda proprietà non può esimersi dall’affidarsi a professionisti al fine di ottenere una corretta valutazione del prezzo di vendita.<br />
2.Età del venditore: il valore di un immobile in nuda proprietà cambia in funzione dell’aspettativa di vita del venditore, nonché futuro usufruttuario, poiché da questa dipende statisticamente la durata del contratto.<br />
3. Normativa legale: la vendita della nuda proprietà è legalmente riconosciuta come trattativa di vendita e quindi soggetta alle normative legali dell’ambito: non sono pertanto possibili scritture private o lettere di intenti mentre è sempre necessario affidarsi ad un notaio per stipulare l’atto di vendita. Una curiosità: trattandosi a tutti gli effetti di una compravendita, questo tipo di transazione non è impugnabile da eventuali eredi in disaccordo.<br />
4. Provvigione dell’Agenzia Immobiliare: nel caso in cui ci si rivolga ad agenti immobiliari, la provvigione da riconoscere agli intermediari è equivalente a quella prevista  per le normali transazioni di compravendita immobiliare.<br />
5. Modalità di pagamento: il pagamento della nuda proprietà può avvenire in due modi: l’importo può essere interamente saldato all’atto notarile, oppure, previo accordo tra le parti, l’acquirente può versare subito una parte e il rimanente può essere dilazionato con importi mensili sino a saldo dell’intero valore dell’immobile. Una modalità, quest’ultima, vantaggiosa per entrambe le parti: l’acquirente, infatti, può evitare di versare in un’unica soluzione l’intero importo e il venditore avrà a disposizione una rendita mensile di cui avvalersi come una sorta di pensione integrativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/04/03/nuda-proprieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riforma del catasto è legge</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/23/la-riforma-del-catasto-e-legge/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/23/la-riforma-del-catasto-e-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[La delega fiscale che contiene la tanto attesa riforma del catasto ha ottenuto l&#8217;approvazione definitiva da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La delega fiscale che contiene la tanto attesa riforma del catasto ha ottenuto l&#8217;approvazione definitiva da parte della camera. la revisione proposta, per la cui completa attuazione ci vorranno cinque anni, prevede che il valore e la categoria non si basi più sul numero dei vani, ma sui metri quadrati. la rendita finale sarà inoltre determinata da una formula matematica che metterà in relazione tutte le caratteristiche dell&#8217;immobile, dal valore di mercato alla posizione</p>
<p>ormai da anni si parla di riforma del catasto, ma il progetto si era impantanato nelle maglie della politica un accelerazione al progetto,  già approvato nelle scorse settimane dal senato, è stato dato proprio in queste ore dal neo ministro dell&#8217;economia Pier carlo Padoan che ha indicato nella revisione catastale, uno degli obiettivi principe del rilancio economico Padoan che si è sempre dimostrato favorevole più a una tassazione dei patrimoni che del lavoro ha detto che bisogna &#8220;assicurare maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali&#8221;</p>
<p>il governo avrà adesso un anno di tempo per adottare uno o più decreti legislativi per la completa revisione del nostro sistema fiscale. ma ecco i punti cardini della riforma appena approvata</p>
<p><strong>- sarà introdotto un nuovo sistema</strong> di classificazione in cui l&#8217;unità di misura non sarà più il vano (la stanza), ma superficie espressa in metri quadri</p>
<p><strong>- il valore patrimoniale sarà calcolato grazie</strong> ad un algoritmo (che andrà moltiplicato per i metri quadrati della casa). il punto di partenza sarà il valore di mercato al metro quadrato, rilevato molto probabilmente sui valori omi dell&#8217;agenzia delle entrate, e si consideranno una serie di coefficienti in base alle caratteristiche dell&#8217;immobile (anno di costruzione, manutenzione, scale, esposizione, affaccio, riscaldamento centrale o autonomo)</p>
<p><strong>- la rendita catastale partirà dai valori locativi annui </strong>espressi al metro quadrato, da cui si ridurranno le spese per la manutenzione straordinaria, gli adeguamenti o l&#8217;amministrazione. il valore si moltiplicherà per la superficie, ottenendo così il valore della nuova rendita</p>
<p><strong>- i contribuenti potranno chiedere la rettifica delle nuove rendite</strong>, con obbligo di risposta, entro 60 giorni</p>
<p><strong>la riforma del catasto sfrutterà il cosiddetto &#8220;federalismo catastale&#8221;</strong> ossia un coinvolgimento dei comuni italiani che forniranno all&#8217;agenzia delle entrate i dati che quest&#8217;ultima non è in grado di reperire con facilità nelle commissioni censuarie chiamate a validare le funzioni statistiche dovranno partecipare esperti indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, con la massima pubblicità e trasparenza delle funzioni statistiche utilizzate</p>
<p><strong>pericolo rincari</strong><br />
la riforma dovrà avvenire a invarianza di gettito, non potrà comportare un aggravio economico per le famiglie e dovrà tener conto delle condizioni socio-economiche e dell&#8217;ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell&#8217;isee si tratta di un punto cardine, perché <strong>il pericolo è adesso quello dei possibili rincari</strong>. a parità di aliquote un catasto basato sui valori dell&#8217;agenzia delle entrate porterebbe infatti a un forte incremento delle imposte. le soluzioni, per salvaguardare l&#8217;invarianza di gettito, a questo punto potrebbero essere due: rivedere le aliquote al ribasso (la soluzione più probabile) o attuare come in altri paesi come la spagna, dove il valore di mercato viene abbattuto ai fini fiscali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/23/la-riforma-del-catasto-e-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attestato di prestazione energetica</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/23/attestato-di-prestazione-energetica-ape/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/23/attestato-di-prestazione-energetica-ape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 21:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="https://www.coppolaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2014/03/ape.gif"><img class=" wp-image-84 alignleft" alt="ape" src="https://www.coppolaimmobiliare.com/wp-content/uploads/2014/03/ape-300x200.gif" width="210" height="140" /></a>L&#8217;APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E&#8217; uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici.</p>
<p style="text-align: left;">Al momento dell&#8217; acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217; Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l&#8217; Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/23/attestato-di-prestazione-energetica-ape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/19/cedolare-secca/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/19/cedolare-secca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 22:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta (del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta (del 21% o del 10%, a seconda del tipo di contratto) sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.<br />
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.<br />
E&#8217;’ possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.</p>
<p><strong>Chi può scegliere la cedolare secca</strong><br />
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.</p>
<p><strong>Per quali immobili</strong><br />
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 &#8211; uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.<br />
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.<br />
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.</p>
<p><strong>Quali inquilini</strong><br />
Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.</p>
<p><strong>Quanto dura l’opzione</strong><br />
L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.<br />
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.<br />
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.</p>
<p><strong>Quanto si paga</strong><br />
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.<br />
E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:<br />
nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).<br />
<strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/19/cedolare-secca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova tassazione per i trasferimenti immobiliari</title>
		<link>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/12/nuova-tassazione-per-i-trasferimenti-immobiliari/</link>
		<comments>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/12/nuova-tassazione-per-i-trasferimenti-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amministratore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coppolaimmobiliare.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal primo gennaio scorso, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal primo gennaio scorso, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze. I chiarimenti sulle regole operative delle ultime novità normative arrivano da una circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale si precisa tra l’altro che l’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro.<br />
Inoltre, passa da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva.<br />
Per quanto riguarda in particolare la prima casa, debutta l’imposta di registro leggera, il 2%, per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9). Per beneficiare del trattamento di favore, al momento della stipula dell’atto di trasferimento è sufficiente indicare la classificazione dell’immobile nelle categorie catastali da A/2 a A/7. Ciò a patto che siano comunque soddisfatte le altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro.<br />
Le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa. Il documento di prassi si sofferma poi, anche con esempi di calcolo, sull’agevolazione prima casa in caso di successione e donazione e sul credito d’imposta riconosciuto per il riacquisto entro l’anno.<br />
Il documento di prassi illustra infine gli effetti della riforma sugli atti societari con riguardo al conferimento di beni immobili e assegnazione ai soci: in relazione a questi atti, trovano applicazione le aliquote dell’imposta di registro del 9 o del 12%, per un importo minimo pari a 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Focus anche sugli atti giudiziari che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili e la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.<br />
Le nuove misure si applicano dal primo gennaio di quest’anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o 2 emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.coppolaimmobiliare.com/2014/03/12/nuova-tassazione-per-i-trasferimenti-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
